AGES Abruzzo


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Informazioni storiche sulla Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali

Come nasce L'Agenzia.

L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) è stata istituita con Legge 15 maggio 1997, n. 127 - comma 76 dell'articolo 17. Era disciplinata dagli artt. 102 e ss. del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Rientrava nel novero degli Enti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed era in attività dal 1° marzo 1998.

L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento dell'Agenzia erano disciplinati dal D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali".

L'Agenzia si articolava in una sede Nazionale ed in 18 Sezioni regionali

Le Attività principali

L'Agenzia provvedeva alla gestione dei Segretari Comunali e Provinciali curando la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni e l'assegnazione dei Segretari Comunali e Provinciali alle Sezioni regionali dell'Albo.Definisce, altresì, i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo; deliberava i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'Albo; individuava le modalità di partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione; disponeva, inoltre, l'utilizzazione dei Segretari Comunali e Provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, in particolare, definiva le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

L'Agenzia garantiva, inoltre, tramite la scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), la formazione iniziale e permanente dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali

(Art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000)
Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dell'Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre :

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni

Come si diventa segretari

Possono diventare segretari comunali i laureati in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche in possesso dell'abilitazione per l'iscrizione all'Albo, rilasciata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.Per conseguire tale abilitazione è necessario partecipare (art. 13 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) ad un corso-concorso di formazione, della durata di diciotto mesi seguito da un periodo di tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più Comuni. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio.

Al corso si accede al termine di un concorso pubblico per esami, che viene bandito periodicamente dall'Agenzia.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Al termine del corso viene approvata una graduatoria che consente, ai candidati inclusi, di ottenere l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo.

Organizzazione dell'Agenzia

L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali era dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e si articola in Sezioni Regionali. Essa era gestita da :
1) Un Consiglio di Amministrazione Nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da :
N. 3 Segretari, eletti tra gli iscritti all'albo;
N. 2 Sindaci, nominati dall'ANCI;
N. 1 Presidente di Amministrazione Provinciale, nominato dall' UPI;
N. 3 Esperti, designati dalla conferenza Stato-Città e autonomie locali;
2) Un Presidente Nazionale, eletto dal consiglio nel proprio seno e coordinato da un Vice-Presidente Nazionale;
3) Consigli di Amministrazione Regionali, costituiti con le stesse modalità di quello nazionale;
4) Presidenti e Vice-Presidenti Regionali;
5) Un Direttore Generale, coordinato da un Vice-Direttore Generale;
L'Agenzia era dotata di un fondo finanziario di mobilità, istituito dall'art. 17, comma 73, della L. 127/97 (ora art 102 comma 5 del D. LEGIS. 207/00) , per le spese di funzionamento della stessa Agenzia e per quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi prefissati della legge, nonché per le spese di funzionamento della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica Amministrazione locale.
L'Agenzia, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni regionali, era dotata infine di proprio personale.


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